In base all'articolo 31 del decreto interministeriale 129/2018, non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo:
il cui costo unitario è inferiore a otto euro
il cui costo unitario non supera i dieci euro
il cui costo unitario non supera i cinque euro
che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente