In base all'articolo 21 del d.lgs. 64/2017, la permanenza del personale destinato all'estero:
non può essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera
non può essere inferiore a otto anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, salvo gravi motivi o ragioni di servizio
non può essere superiore a un periodo di dieci anni scolastici, anche non consecutivi, nell'arco dell'intera carriera
non può essere superiore a tre periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera