In base all'articolo 2 dell'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data 29 maggio 1999:
i capi d'istituto (ora dirigenti scolastici) affiggono all'albo dell'istituzione scolastica i nominativi del personale docente, educativo ed ATA che ha partecipato allo sciopero dopo la sua effettuazione
gli organi dell’Amministrazione scolastica sono tenuti a rendere pubblici i nominativi dei dipendenti che hanno dichiarato di aderire all'azione di sciopero prima della sua effettuazione
i capi d’istituto (ora dirigenti scolastici) e gli organi dell’Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione
i capi d’istituto (ora dirigenti scolastici) e gli organi dell’ Amministrazione scolastica sono tenuti a rendere pubblici i dati adesione allo sciopero affiggendo all'albo i nominativi dei dipendenti che hanno scioperato