In base all'art. 5 della legge 53/2000, il congedo per la formazione può essere chiesto per un periodo non superiore a:
| un mese nell'arco di un anno | |
| undici mesi nell'arco di un quinquennio | |
| undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa | |
| undici mesi nell'arco di un decennio |