In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2018, durante il periodo di prova del dipendente ATA, in caso di malattia derivante da causa di servizio:
il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi prorogabile per altri sei senza retribuzione
il periodo di malattia necessario affinché il dipendente torni in grado di effettuare il suo lavoro si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto
il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto
il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi