Ai sensi dell'articolo 8 della legge 400/1988, in caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:
al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età
al Ministro per i Rapporti con il Parlamento
sempre al Ministro della Giustizia
sempre al Ministro dell'Interno