Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001:
nei primi tre giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento
è corrisposto integralmente il trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza e, successivamente, solo il trattamento economico fondamentale
nei primi dieci giorni di assenza, salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento
salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, nei primi sette giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento