Ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, qualora in circostanze eccezionali i movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, quale organo può prendere misure, solo se strettamente necessarie, di salvaguardia di durata limitata?
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea
La Banca centrale europea, su proposta della Commissione e previa consultazione del Consiglio
La Banca centrale europea, su proposta del Consiglio e della Commissione
La Commissione, previa consultazione del Consiglio e della Banca centrale europea