Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, chi, in caso di sciopero, ha il potere di adottare un'ordinanza volta a prevenire il pregiudizio dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, di cui all'art. 1 comma 1 della medesima legge: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri; b) i presidenti delle Regioni; c) la Commissione di garanzia.
| Solo c) | |
| Sia a) sia b) sia c) | |
| Solo a) | |
| Né a) né b) né c) |