Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro:
non può essere licenziato né trasferito
può essere licenziato o trasferito
non può essere licenziato ma può essere trasferito, con il suo consenso
non può essere licenziato ma può essere trasferito