Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, nel caso di lavori, si intendono lavori scorporabili quelli:
che non superano i 10.000 euro di imponibile
non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltante
che non possono essere affidati in subappalto
appartenenti alla categoria prevalente