Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi da una Pubblica Amministrazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale possono contenere:
soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisiti
nessun tipo di dato sensibile o giudiziario, a prescindere dalla regolarità dell'acquisizione
qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario, in quanto lo scambio avviene inter-amministrazioni
tutti i dati sensibili regolarmente acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni, ma solo quelli giudiziari indispensabili per le finalità per cui sono stati acquisiti