Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 275/1999, nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività:
sulla base degli appositi piani di apprendimento predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale
sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
nel modo più adeguato a raggiungere gli obiettivi fissati dal piano ministeriale
nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni