Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 81/2008, negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi può designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo:
tra gli esperti, in possesso dei requisiti minimi, inseriti nell'Albo predisposto dall'Ufficio scolastico regionale
tra il personale di un'altra unità scolastica in possesso dei prescritti requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti
tra il personale di un'altra unità scolastica in possesso dei prescritti requisiti, anche in assenza di dichiarazione di disponibilità
tra il personale dell'unità scolastica, anche senza il possesso dei prescritti requisiti, che si dichiari disponibile all'incarico