Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico per essere qualificati tali:
debbono avere personalità giuridica
debbono essere disciplinati dal diritto internazionale
non debbono essere necessariamente dotati di personalità giuridica
debbono essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche carattere commerciale