Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 123/2011, gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio:
sono sottoposti, almeno trenta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale
non devono essere obbligatoriamente posti all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale
sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale
sono sottoposti, almeno sessanta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti