Ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio:
| il solo pareggio finanziario | |
| il limite del disavanzo finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti | |
| il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti | |
| il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle entrate correnti e per il finanziamento degli investimenti |