Ai sensi dell'art. 162-bis del Codice Penale, l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative comporta il pagamento di una somma corrispondente:
al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento
alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento
al doppio del minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese del procedimento
alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento