Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legge 104/2013 (convertito dalla legge 128/2013), il personale docente della scuola dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti:
può assumere, a istanza di parte, la qualifica di assistente ausiliario, amministrativo o tecnico
può assumere, a istanza di parte, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico
assume d'ufficio la qualifica di assistente amministrativo o tecnico
assume d'ufficio la qualifica di assistente ausiliario, amministrativo o tecnico