Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 196/2009, gli enti di previdenza:
trasmettono trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale
trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati. Il Dipartimento provvede alla ricodifica con criteri uniformi per tutto il territorio nazionale
non devono più trasmettere dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale