Ai sensi dell'art. 1363 del Codice Civile, nell'interpretazione complessiva delle clausole del contratto, queste si interpretano:
singolarmente e in senso strettamente letterale
singolarmente, salvo i richiami fatti ad altre clausole
le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto
in ogni caso singolarmente, senza considerare le altre