Ai sensi dell'art. 1259 del Codice Civile, se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore:
| subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità | |
| ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che, per dolo o colpa grave, abbia cagionato il perimento ovvero lo smarrimento della cosa | |
| non subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha cagionato l'impossibilità della prestazione medesima | |
| ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che abbia cagionato l'impossibilità della prestazione medesima |