Ai sensi dell'art. 1259 del Codice Civile, se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore:
subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità
ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che, per dolo o colpa grave, abbia cagionato il perimento ovvero lo smarrimento della cosa
non subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha cagionato l'impossibilità della prestazione medesima
ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che abbia cagionato l'impossibilità della prestazione medesima