Ai sensi dell'art. 1198 del Codice Civile, quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue:
al momento della cessione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
al momento del consenso del creditore alla cessione
con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
al momento del consenso del debitore alla cessione