Ai sensi dell'art. 1 della legge 720/1984, secondo il sistema di tesoreria unica cui sono assoggettate le istituzioni scolastiche, devono essere depositati sui sottoconti infruttiferi della contabilità speciale presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):
i finanziamenti provenienti dall'accensione di mutui
i proventi da erogazione di servizi verso terzi
i proventi da cessioni di beni patrimoniali
i proventi provenienti dalle gestioni speciali