Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per originali non unici:
i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i documenti di cui sia facoltativa la conservazione, anche se in possesso di terzi
i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
i documenti informatici realizzati a partire da documenti di altro tipo e aventi contenuti corrispondenti a quelli di questi ultimi
i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture, ma mai se in possesso di terzi