Ai sensi dell'art. 1 comma 116 della legge 107/2015, il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato:
allo svolgimento integrale del servizio prestato
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno trecento giorni
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno trecento giorni, dei quali almeno centocinquanta per le attività didattiche