Ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, della legge 20/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, se il fatto dannoso per l'Amministrazione è causato da più persone:
viene condannato solo il soggetto che, con il suo comportamento, anche omissivo, ha reso possibile il fatto dannoso
viene condannato solo il soggetto che ha avuto il ruolo maggiormente di rilievo
la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso
la Corte dei conti non è tenuta a valutare le singole responsabilità individuali