8.93 Ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico:
entro il limite del 50 per cento
entro il limite del 40 per cento
entro il limite del 20 per cento
entro il limite del 30 per cento