8.12 Il limite di spesa posto dal D.I. n. 44/2001, all'art. 34, per le attività di contrattazione relative a lavori, servizi e forniture senza indizione di gara è:
€ 2.000 sempre
€ 2.000 salvo diversa delibera del Consiglio di istituto
€ 40.000 così come previsto dal D.lgs. n. 50/2016
non c'è un limite di spesa