7.78 Affinché sorga la responsabilità dell'insegnante l'art. 2048 del codice civile richiede che la condotta dell'allievo
integri gli estremi del fatto illecito
integri necessariamente gli estremi di un fatto previsto dalla legge come reato
sia necessariamente dolosa
sia compiuta in ogni caso da soggetto incapace di intendere e di volere