7.473 L'azione di rescissione del contratto per lesione è ammissibile solo se la lesione
è pari al valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto
eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto
eccede un quinto del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto
eccede un quarto del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto