7.469 L'azione per far dichiarare la nullità del contratto
non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione
è soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di conclusione del contratto
si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di conclusione del contratto
è soggetta al termine di decadenza di tre anni, decorrente dalla data di conclusione del contratto