7.416 Ai sensi dell'art. 1178 c.c., quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere, il debitore deve prestare cose
di qualità idonea a soddisfare le esigenze del creditore
di qualità superiore alla media
che possano essere anche di qualità inferiore alla media
di qualità non inferiore alla media