7.414 Ai sensi dell'art. 1173 c.c., sono fonti delle obbligazioni
il fatto illecito e i fatti giuridici leciti
il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
solo i contratti
il contratto e i negozi giuridici unilaterali