7.404 In materia di illecito extracontrattuale sono risarcibili
esclusivamente i danni prevedibili
esclusivamente i danni imprevedibili nel momento in cui รจ sorta l'obbligazione
tutti i danni, prevedibili e imprevedibili
esclusivamente i danni prevedibili, salvo che il fatto illecito dipenda dal dolo dell'obbligato