7.397 In base al codice civile, si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta
ma la rinuncia non può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersene
e la rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersene
e la rinuncia deve risultare da atto scritto se concerne i diritti indisponibili
ma la rinuncia può valere solo per le prescrizioni presuntive