7.27 Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano determinate professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione
pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio