7.253 In base all'art. 1891 del codice civile, nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
i diritti derivanti dal contratto spettano al contraente se questi è in possesso della polizza
il contraente può far valere i diritti derivanti dal contratto, anche senza il consenso dell'assicurato
i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo
i diritti derivanti dal contratto spettano al contraente