7.226 In base all'art. 1226 c.c., se il danno per l'inadempimento non può essere provato nel suo preciso ammontare
| è liquidato dal giudice con valutazione equitativa | |
| è liquidato dal giudice nella misura indicata dal debitore | |
| è liquidato dal giudice nella misura indicata dal creditore | |
| non spetta alcun risarcimento |