7.218 Per l'art. 2050 c.c. chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto
sempre al risarcimento, senza possibilità di offrire alcuna prova liberatoria
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
a un equo indennizzo, purché il danneggiato dimostri che il fatto è stato commesso con dolo
al risarcimento, purché il danneggiato dimostri che il fatto è stato commesso con dolo