7.100 La domanda di risarcimento per lesione degli interessi legittimi è proposta
solo in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, finché perdura l'inadempimento
entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo
nei soli casi di giurisdizione con cognizione estesa al merito della controversia
solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato