6.35 L'art. 18 del D.lgs. n. 62/2017 prevede che la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio finale conseguito dallo studente fino a un massimo di cinque punti, qualora il candidato abbia ottenuto:
un credito scolastico di almeno venticinque punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno sessanta punti
un credito scolastico di almeno quindici punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno settanta punti
un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno cinquanta punti
un credito scolastico di almeno venticinque punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno cinquantacinque punti