6.115 Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione dell'alunno alla classe successiva, ai sensi del D.lgs. n. 62/2017:
è disposta con decisione assunta all'unanimità solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
può essere disposta dal consiglio di classe nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline
è sempre disposta dal consiglio di classe nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline
è disposta solamente nei casi in cui si è incorsi nella sanzione disciplinare che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale