5.490 'Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate'. Così prevede
l'art. 2055 cc
l'art. 1227 cc
l'art. 1226 cc
l'art. 1223 cc