5.405 Il Comitato dei garanti di cui all'art. 22, d. lgs. n. 165/2001 è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente
due dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della l. n. 15/09 e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione
uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione
uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15/09, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione
uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15/09, uno dal Ministro dello sviluppo economico e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione