5.346 L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro'. Così dispone
l'art. 2087 c.c.
l'art. 2136 c.c.
l'art. 2103 c.c.
l'art. 1419 c.c.