5.210 Ai sensi dell'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9
fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9
fatto salvo il solo esame congiunto, ove previsto nei contratti di cui all'articolo 9
fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9