5.183 Nel caso di assenze per malattia del dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 11 del CCNL normativo 2006 - 2009 Area Dirigenza Scuola, superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro
l'Ufficio scolastico regionale può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso
l'Ufficio scolastico regionale non può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto di lavoro
l'Ufficio scolastico regionale può procedere alla risoluzione del rapporto senza corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso
l'Ufficio scolastico regionale procede alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso