4.34 Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono assicurati:
da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel rispetto del riparto delle rispettive competenze
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
dalle Regioni
dagli Enti locali