4.333 Secondo quanto disposto dall'art. 15 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) è presieduto
da un dirigente dell'USR (Ufficio scolastico regionale), designato dal dirigente preposto allo stesso USR | |
da un dirigente scolastico della Regione, designato dal dirigente preposto all'USR (Ufficio scolastico regionale), previa procedura selettiva aperta a tutti i dirigenti scolastici della Regione | |
dal dirigente preposto all'USR (Ufficio scolastico regionale) o da un suo delegato | |
da un funzionario apicale dell'USR (Ufficio scolastico regionale), designato dal dirigente preposto allo stesso USR |