4.333 Secondo quanto disposto dall'art. 15 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) è presieduto
da un dirigente dell'USR (Ufficio scolastico regionale), designato dal dirigente preposto allo stesso USR
da un dirigente scolastico della Regione, designato dal dirigente preposto all'USR (Ufficio scolastico regionale), previa procedura selettiva aperta a tutti i dirigenti scolastici della Regione
dal dirigente preposto all'USR (Ufficio scolastico regionale) o da un suo delegato
da un funzionario apicale dell'USR (Ufficio scolastico regionale), designato dal dirigente preposto allo stesso USR